pubblicazioni

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Vincenza Agnese, Sull’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale (ex a. 2932 c.c.)in caso di mancata trascrizione del preliminare di vendita immobiliare (commento a ordinanza; Trib. Bari 23 aprile 2002), in Dir. Giur., 2003, IV, p. 606.

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Vincenza Agnese, In tema di consorzi di urbanizzazione e di adesione per comportamento concludente (commento a lodo arbitrale Napoli 14/20 dicembre 2001), in Dir. Giur., 2002, p. 295.

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Pasquale Gervasi, Brevi cenni in tema di responsabilità dell’alienante in caso di cessione di azienda e recesso per giusta causa del “terzo contraente” ex art. 2558, co. 2 c.c.

<< L’articolo 2558 c.c. costituisce una norma di primaria importanza nell’economia delle vicende circolatorie inerenti all’azienda, prevedendo l’automatico trasferimento al cessionario dei contratti d’impresa e d’azienda (non aventi carattere personale). Il secondo comma della norma stabilisce che “il terzo contraente [n.d.r.: il contratto ceduto], tuttavia, può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante”. Quest’ultimo inciso, tra gli altri, a ben riflettere, è foriero di serie perplessità interpretative che, sebbene già esaminate in dottrina, si sono da poco e – si badi – per la prima volta poste all’attenzione della giurisprudenza. Sull’ argomento risulta una sola sentenza (di Corte di Appello) – peraltro inedita oltre che inopinatamente breve (vale a dire: lunga non più di sette righe) e per di più in contrasto col consolidato orientamento teorico dogmatico riportato nei brevi cenni che seguono – avverso la quale è attualmente pendente un giudizio cassazionale: orbene, qualunque sia la decisione di merito (richiesta ex art. 384, co. 1, ult. parte, c.p.c.) ovvero il principio di diritto enunciato sul proposto ricorso per cassazione essa sarebbe comunque la prima pronuncia da parte del giudice di legittimità e v’è ragione di ritenere che da sola, probabilmente, non sia sufficiente a dissipare i dubbi che originano dalla norma in commento.>>

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