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dott.ssa Ilaria Caggiano
"I trasferimenti elettronici di disponibilità monetarie: la quarta generazione dei mezzi di pagamento"


Relatore: Ch.mo Prof. Paolo Pollice

Lo studio condotto mira ad analizzare, nelle sue diverse forme rappresentative, il momento dell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, fornendo una lettura giuridica degli strumenti di pagamento che l’economia di mercato propone. L’ angolo visuale da cui si è partiti è rappresentato da un dato descrittivo: la crescente smaterializzazione di tali mezzi solutori, che consente di ridurre e talora annullare gli spostamenti materiali di denaro neutralizzando i relativi rischi ed inconvenienti di tempo soprattutto nei pagamenti a distanza. Il dato giuridico rilevante risiede, invece, nei meccanismi creditizi su cui tali strumenti si fondano.  La prospettiva adottata ha portato inevitabilmente ad interrogarsi sulla tenuta di una concezione reale del pagamento inteso quale prestazione avente ad oggetto il bene-denaro (ai sensi dell’art. 810 c.c.), nonché sulla predicabilità per quest’ultimo di situazioni giuridiche soggettive reali. Il lavoro si svolge, dunque, primariamente lungo un iter esplorativo dei mezzi di pagamento alternativi alla moneta legale, che nella interpretazione tradizionale viene indicata quale insieme dei pezzi monetari circolanti emessi dall’ Autorità bancaria centrale, per giungere all’esame di quello che tra essi ne costituisce la forma maggiormente astratta e, dal punto di vista ricostruttivo, più complessa: i trasferimenti elettronici di fondi (meglio conosciuti con l’acronimo di matrice anglosassone EFTS: Electronic Funds Transfer System). L’indagine, nel dettaglio, si compone di una parte generale, volta ad analizzare la disciplina codicistica dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, i concetti giuridici classici di denaro e pagamento, nonché gli strumenti di pagamento che ancora presentano tratti di realità, e di una parte speciale dedicata alla qualificazione giuridica degli EFTS. Infine, viene aperta una finestra, sulla contrattazione telematica, tenendo anche conto del recepimento della direttiva sul commercio elettronico, al fine di fornire un quadro il più possibile esaustivo dell’impatto che il fenomeno della dematerializzazione determina sugli istituti giuridici tradizionali.  Il criterio adottato, con riferimento agli aspetti solutori, è stato di tipo funzionalistico, mirante, cioè, a verificare se anche strumenti strutturalmente diversi dalla moneta legale siano, peraltro, in grado di rivestirne la medesima efficacia quanto alle caratteristiche qualificanti: efficacia solutoria e irrifiutabilità. Non si è tuttavia mancato di rilevare come in un campo in cui il legislatore è rimasto silente (i.e. l’oggetto della prestazione pecuniaria) l’interpretazione dell’unica norma rilevante, di cui all’art. 1277 c.c., sia quanto mai varia ed aperta a letture di tipo storico evolutivo, idonee a prospettare ricostruzioni differenti. La lettura degli autorevoli studi monografici condotti in proposito ha consentito di enucleare tre principali filoni dottrinari. Il dato è qui segnalato per la tensione ricostruttiva del panorama interpretativo e per la sua originalità. Il percorso così delineato, che attraversa il campo dei titoli di credito e delle carte di credito, sfocia nella questione nodale della qualificazione giuridica dei trasferimenti elettronici di disponibilità monetarie, la cui dimensione attuale consiste in operazioni di addebitamento, e contestuale accreditamento bancari integralmente realizzantesi in forma elettronica. Ne sono stati singolarmente analizzati: la situazione soggettiva oggetto di trasferimento, il credito disponibile, caratterizzata da tratti di assoluta singolarità rispetto alle altre situazioni relative, e il momento dinamico della sua circolazione, per giungere alla ricostruzione del fenomeno in termini bancogiro in forma elettronica. Si tratta, quindi, di un complesso meccanismo in cui s’integrano delegazione ed indicazione di pagamento, coordinate con le prestazioni tipiche del conto corrente bancario. La modalità elettronica che caratterizza la vicenda giuridica è, tuttavia, densa di implicazioni: la segnalata contestualità tra addebitamento ed accreditamento che ne deriva determina tanto la stabilità della posizione del creditore beneficiario rispetto al potere di revoca dell’ordine di giro da parte dell’ordinante (a fronte della condizione di precarietà, fino al momento di accreditamento, nel bancogiro), tanto la sua invulnerabilità per l’inopponibilità da parte della banca delle eccezioni relative ai vizi dell’ordine di giro e ai rapporti tra banca e beneficiario che lì impedivano una piena parificazione funzionale tra pagamento con moneta legale e pagamento con moneta scritturale. Il risultato così raggiunto in termini di equiparazione funzionale concorre a dar prova dell’attualità di una dimensione obbligatoria del pagamento, come peraltro già suggerito da alcune disposizioni della normativa antiriciclaggio.  Completa la trattazione un capitolo dedicato ai problemi giuridici sollevati dalla contrattazione elettronica. Tra le questioni illustrate si segnala, ancora una volta, quella della qualificazione, che è nodo insuperabile ogniqualvolta la realtà consegni al giurista nuovi fenomeni da analizzare in base alle categorie giuridiche. Ci s’interroga se tale tipo di contratti, conclusi a mezzo d’elaboratori elettronici, sia riconducibile alla disciplina preesistente, avendo considerazione del fatto che si tratta di contratti qualificati non per la peculiarità dell’oggetto, ma per le modalità di perfezionamento del consenso e quindi per il perfezionamento della fattispecie contrattuale. Sono state analizzate a tal fine le comunque suggestive ricostruzioni del fenomeno in termini di “scambi senza accordo”, quanto quelle che, attraverso il richiamo, talora alla categoria dei comportamenti concludenti, tal’altra a quella dei comportamenti socialmente tipizzati (e quindi ai rapporti contrattuali di fatto), sussumono il contratto telematico nell’istituto contrattuale o, in ogni caso, tra le fonti obbligatorie

Il lavoro è stato condotto sulla scorta di ampia bibliografia.

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